“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifiche dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Lo stato italiano regola i rapporti con ciascuna confessione religiosa attraverso una serie di accordi (principio pattizio) disciplinati, in vario modo, dalla Costituzione, a seconda che si tratti di confessioni cattoliche o confessioni diverse dalla cattolica( principio del doppio binario).

I rapporti tra Stato italiano e Santa Sede sono stati regolati dai Patti Lateranensi, definiti veri e propri accordi internazionali , in quanto alla Santa Sede furono riconosciuti i caratteri di indipendenza e di sovranità, tipici di uno Stato.

I Patti Lateranensi, firmati da B.Mussolini e dal Cardinale Gasparri nel 1929, posero fine ad un lungo e astioso contrasto tra il Regno d’ Italia e la Chiesa ( la “questione romana”), culminato il 20 settembre 1870 con la presa di Roma ( Breccia di porta Pia), da parte delle truppe del nascente Stato unitario.

Tali Patti tra Italia e Santa Sede, oltre a confermare il reciproco riconoscimento delle parti come Stati indipendenti e sovrani, sancirono il principio della religione cattolica come religione ufficiale dello Stato italiano, imponendone l’insegnamento in tutte le scuole del Regno.

Questo documento non può essere modificato con legge ordinaria, se le modifiche non siano state concordate tra i due soggetti stipulanti .Se manca un tale accordo , lo Stato deve ricorrere al procedimento previsto per la modifica della Costituzione (art.138).

IL PRINCIPIO DI LAICITA’: il Concordato del 1929 è stato modificato nel 1984 con un nuovo concordato, che ha cancellato il “principio di religione ufficiale”( in quanto obsoleto e discriminatorio) ed ha riconosciuto il “principio di laicità” dello Stato( senza mai menzionarlo esplicitamente!).Dal 1984, infatti, la religione cattolica non è più religione di Stato ed il suo insegnamento nelle scuole non è più obbligatorio. Tutto ciò in attuazione dell’ articolo 8 della Carta costituzionale, che sancisce il principio del “pluralismo confessionale”riconoscendo pari dignità a tutte le confessioni religiose presenti nella penisola.


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